REGIO DECRETO·n. MCCXXVII·24 febbraio 1884
Che istituisce una scuola d'arte e mestieri denominata «Scuola d'arte e mestieri Gioeni» nell'istituto Gioenino di Girgenti.
Vigente dal 29 marzo 1884 13 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il regio decreto
Art. 2La scuola ha per fine di fornire insegnamenti teorici e pratici, con applicazione alle art
Art. 3La scuola è diurna e serale. Nella scuola diurna si danno insegnamenti scientifici e si at
Art. 4Alle spese di mantenimento della scuola concorrono: a) il ministero di agricoltura, indust
Art. 5La scuola è diretta da un consiglio composto: a) dei tre componenti la fidecommisseria del
Art. 6Il consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni volta che
Art. 7Spetta al consiglio: 1. di nominare i professori e le persone di servizio e fissarne gli s
Art. 8Le altre disposizioni per l'impianto e l'andamento della scuola saranno stabilite in appos
Art. 9Alla scuola è annesso un convitto. I posti gratuiti del convitto sono riservati ai giovani
Art. 10Tutte le rendite ed attività dell'istituto Gioenino detratti i pesi afficienti i legati ob
Art. 11I locali dell'Istituto Gioeni meno quelli indispensabili all'amministrazione dello stesso
Art. 12La scuola è sottoposta all'ispezione ed alla sorveglianza del ministero di agricoltura, in
Art. 13Al concorso del Governo nelle spese della scuola viene provveduto coi fondi all'uopo inscr