Art. 6

In vigore dal 13 apr 1884
Il consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni volta che il presidente lo giudica opportuno e quando un terzo almeno dei componenti ne faccia richiesta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza di cinque componenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-6

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