Art. 10
In vigore dal 13 apr 1884
Tutte le rendite ed attività dell'istituto Gioenino detratti i pesi afficienti i legati obbligatori di culto, nonché le spese del personale amministrativo, saranno devolute al mantenimento della scuola e del convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-10