Art. 5
In vigore dal 13 apr 1884
La scuola è diretta da un consiglio composto:
a) dei tre componenti la fidecommisseria dell'opera pia Gioeni;
b) di due delegati governativi nominati dal ministero di agricoltura, industria e commercio;
c) di un delegato della provincia nominato dal consiglio provinciale;
d) di un delegato della camera di commercio nominato dalla camera stessa.
I delegati del Governo, della provincia e della camera di commercio, durano in ufficio tre anni e si rinnovano nei primi due anni per estrazione a sorte, e in appresso per anzianità. Essi sono sempre rieleggibili.
Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente e in caso di assenza ne fa le veci l'anziano di età.
Terrà l'ufficio di segretario il segretario stesso della fidecommisseria Gioeni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-5