Art. 4
In vigore dal 13 apr 1884
Alle spese di mantenimento della scuola concorrono:
a) il ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 9.000 annue;
b) la camera di commercio di Girgenti con L. 6.000 annue;
c) altri corpi morali con le somme che verranno stabilite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-4