Art. 4

In vigore dal 13 apr 1884
Alle spese di mantenimento della scuola concorrono: a) il ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 9.000 annue; b) la camera di commercio di Girgenti con L. 6.000 annue; c) altri corpi morali con le somme che verranno stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo