Art. 3
In vigore dal 13 apr 1884
La scuola è diurna e serale. Nella scuola diurna si danno insegnamenti scientifici e si attende al lavoro nelle officine. Nella scuola serale si impartisce l'insegnamento del disegno.
L'intiero corso della scuola si compie in un triennio, salva la facoltà al consiglio d'amministrazione d'istituire corsi preparatori quando ne riconosca la convenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-3