Art. 7

In vigore dal 13 apr 1884
Spetta al consiglio: 1. di nominare i professori e le persone di servizio e fissarne gli stipendi; 2. compilare ogni anno nel mese di giugno il bilancio preventivo della scuola per l'esercizio successivo; 3. redigere e deliberare il conto consuntivo; 4. presentare, alla fine d'ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento della scuola al ministero di agricoltura, industria e commercio ed ai corpi morali che concorrono al mantenimento della medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-7

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