Art. 9
In vigore dal 13 apr 1884
Alla scuola è annesso un convitto.
I posti gratuiti del convitto sono riservati ai giovani che saranno designati secondo gli atti di fondazione dalla fidecommisseria Gioeni o dalla camera di commercio in corrispondenza al loro concorso nelle spese della scuola.
Potranno essere ammessi convittori paganti la retta che verrà stabilita nel regolamento di cui all'.
Saranno pure ammessi alunni esterni colle norme che saranno stabilite nel regolamento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-9