Art. 13
In vigore dal 13 apr 1884
Al concorso del Governo nelle spese della scuola viene provveduto coi fondi all'uopo inscritti nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1884
Reg. 134 Atti del Governo a f. 45. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.
BERTI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-13