LEGGE·n. 1443·27 dicembre 1956
Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.
Vigente dal 3 gennaio 1957 5 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere: a) nell'aumento o nella diminuz
Art. 3Fermi restando nella loro entità numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e de
Art. 4Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazio
Art. 5I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su propost