Art. 2

In vigore dal 18 gen 1957
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere: a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti; b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443#art-2

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Art. 2 Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo