Art. 2
In vigore dal 18 gen 1957
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443#art-2