Art. 4

In vigore dal 18 gen 1957
Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.
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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443#art-4

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Art. 4 Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo