Art. 3
In vigore dal 18 gen 1957
Fermi restando nella loro entità numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443#art-3