Art. 1
In vigore dal 16 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista, la legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie;
Viste le leggi 26 luglio 1961, n. 713, 16 agosto 1962, n. 1344, e 21 febbraio 1963, n. 305, relative al rinnovo ed alla proroga della delega stessa;
Visto l' della legge 24 marzo 1955, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
Uditi i pareri della Commissione consultiva prevista dalla citata legge delega in ordine alle modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie;
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura in merito alle modificazioni stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
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È istituita la sede di pretura nei comuni Abbadia San Salvatore, Agropoli, Lizzano, Noci, San Pietro Vernotico e Sant'Elpidio a Mare.
La circoscrizione territoriale delle preture di nuova istituzione e indicata nella tabella B annessa al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2105#art-1