Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista, la legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie; Viste le leggi 26 luglio 1961, n. 713, 16 agosto 1962, n. 1344, e 21 febbraio 1963, n. 305, relative al rinnovo ed alla proroga della delega stessa; Visto l' della legge 24 marzo 1955, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; Uditi i pareri della Commissione consultiva prevista dalla citata legge delega in ordine alle modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie; Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura in merito alle modificazioni stesse; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; . È istituita la sede di pretura nei comuni Abbadia San Salvatore, Agropoli, Lizzano, Noci, San Pietro Vernotico e Sant'Elpidio a Mare. La circoscrizione territoriale delle preture di nuova istituzione e indicata nella tabella B annessa al presente decreto.
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