Art. 1

In vigore dal 24 ago 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;713#art-1

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