Art. 1

In vigore dal 13 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;305#art-1

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