Art. 1
In vigore dal 13 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-21;305#art-1