Art. 1
In vigore dal 23 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, primo comma, della Costituzione;
Visti gli della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione in data 14 maggio 1958, con la quale la Commissione consultiva istituita con l'art. 5 della predetta legge ha espresso parere favorevole alla istituzione della pretura nel comune di Cantù;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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Nel comune di Cantù è istituita la pretura, con giurisdizione sui comuni di Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo e Mariano Comense.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-01;651#art-1