Art. 3
In vigore dal 23 lug 1958
Il contributo dello Stato al comune di Cantù per le spese relative ai locali e ai mobili della pretura, di cui all', comma primo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e all'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è elevato a lire 300 mila annue, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato al comune di Como.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-01;651#art-3