Art. 4

In vigore dal 23 lug 1958
La pretura di Cantù comincerà a funzionare il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Como alla data predetta - fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento - se provenienti dal territorio dei Comuni indicati nell' del presente decreto, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione della pretura di Cantù. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° giugno 1958 GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 21. - RELLEVA
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Art. 4 Istituzione della pretura nel comune di Cantu'. — Testo vigente | Portale Normativo