Art. 1

In vigore dal 27 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713, è prorogata al 31 dicembre 1962. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1344#art-1

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Art. 1 Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo