Art. 1
In vigore dal 27 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713, è prorogata al 31 dicembre 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-16;1344#art-1