DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 114·17 marzo 1981
Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.
Vigente dal 4 maggio 1981 20 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'
Art. 2Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 3In relazione all'avviso di chiusura della procedura antidumping pubblicato nella "Gazzetta
Art. 4Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 5I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti orig
Art. 6Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 7Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 8Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 9Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 10Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 11Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 12Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 13Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti o
Art. 14L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente a
Art. 15L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dai commi secondo e terzo dell'ar
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 1, punto b).