Art. 4

In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera c) del precedente e successivamente prorogato dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 812/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978), cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 dell' della raccomandazione n. 77/329/CECA adottata dalla citata Commissione il 15 aprile 1977 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L 114 del 5 maggio 1977). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera c) del precedente e successivamente prorogato dalla raccomandazione numero 812/78/CECA richiamata al primo comma del presente articolo, è sospeso conformemente alla raccomandazione n. 931/78/CECA emanata dalla predetta Commissione il 28 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-4

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Art. 4 Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi. | Portale Normativo