Art. 5

In vigore dal 5 apr 1981
I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nelle lettere d) ed e) del precedente e successivamente prorogati dalla raccomandazione della commissione delle Comunità europee numero 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), sono sospesi conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-5

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