Art. 9

In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera l) del precedente , è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 932/78/CECA del 2 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo