Art. 9
In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera l) del precedente , è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 932/78/CECA del 2 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-9