Art. 13

In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera p) del precedente e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), è reso definitivo in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione stessa con l' della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 198 del 22 luglio 1978). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca indicati nella lettera p) del precedente , è reso definitivo in conformità delle disposizioni emanate dalla citata commissione con la raccomandazione n. 1006/78/CECA del 18 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 131 del 19 maggio 1978).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-13

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Art. 13 Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi. | Portale Normativo