Art. 11
In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nelle lettere i), l) ed n) del precedente , è sospeso in conformità della raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 714/78/CECA del 6 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 94 dell'8 aprile 1978).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-11