Art. 12

In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari dell'Australia indicati nella lettera o) del precedente e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 125 del 13 maggio 1978), è sospeso conformemente alla raccomandazione della commissione stessa n. 1716/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numero L. 198 dei 22 luglio 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-12

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Art. 12 Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi. | Portale Normativo