Art. 14
In vigore dal 5 apr 1981
L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, è sospesa in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 2739/78/CECA del 23 novembre 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 330 del 25 novembre 1978).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-14