Art. 19

In vigore dal 5 apr 1981
L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente per l'importazione dei prodotti siderurgici originari del Giappone, è sospesa conformemente alle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee a norma dell' della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 198 del 22 luglio 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-19

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Art. 19 Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi. | Portale Normativo