DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 469·1 giugno 1979
Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Vigente dal 26 settembre 1979 21 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione regolamento-di-attuazione-della-l-26-aprile-1974-n-191Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191
capo IAMBIENTE DI LAVORO-LINEE FERROVIARIE
Art. 1(Art. 2 della legge n. 191/1974) Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transitoArt. 2(Art. 2 della legge n. 191/1974) Accessi e passaggi interniArt. 3(Art. 3 della legge n. 191/1974) Aperture e fosseArt. 4(Art. 6 della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribiliArt. 5(Art. 7 della legge n. 191/1974) Piani inclinatiArt. 6(Art. 8 della legge n. 191/1974) Sentieri e piazzole pedonaliArt. 7(Art. 9 della legge n. 191/1974) PasserelleArt. 8(Art. 10 della legge n. 191/1974) NicchieArt. 9(Articoli 11 e 12 della legge n. 191/1974) Ostacoli lungo la lineaArt. 10(Art. 13 della legge n. 191/1974) Circolazione in bicicletta o ciclomotore con motore spento sulla sede ferroviariaArt. 11(Art. 13 della legge n. 191/1974) Circolazione con mezzi motorizzati sulla sede ferroviariaArt. 12(Art. 15 della legge n. 191/1974) Verifiche ai ponteggi metallici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello StatoArt. 13(Art. 16 della legge n. 191/1974) Lavori lungo lineaArt. 14(Art. 17 della legge n. 191/1974) Indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui al precedente articolocapo IIROTABILI
Art. 15(Art. 18 della legge n. 191/1974) Protezione contro il contatto occidentale nel caso del riscaldamento elettrico dei treniArt. 16(Art. 22 della legge n. 191/1974) Impianti macchine ed apparecchi elettrici dei rotabiliArt. 17(Art. 23 della legge n. 191/1974) Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensioneArt. 18(Art. 25 della legge n. 191/1974) Riparazioni e pulizia di rotabilicapo IIILINEE ELETTRICHE
Art. 19(Art. 29 della legge n. 191/1974) Lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensioneArt. 20