Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 1

(Art. 2 della legge n. 191/1974) Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transito

In vigore dal 11 ott 1979
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 APRILE 1974, N. 191, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NEI SERVIZI E NEGLI IMPIANTI GESTITI DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. . ( della legge n. 191/1974) Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transito I contorni di eventuali ostacoli fissi ineliminabili devono essere tinteggiati a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20, per una larghezza di almeno cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dal suolo. Altri ostacoli, temporaneamente inamovibili, devono essere segnalati con cartelli, se necessario opportunamente illuminati, di forma triangolare, indicanti "pericolo generico" conformi alle norme della tabella UNI 7545, parte 1ª.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-1

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Art. 1 Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — (Art. 2 della legge n. 191/1974) Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transito | Portale Normativo