Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 4

(Art. 6 della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribili

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribili Le vie di transito nei piazzali di ogni impianto ferroviario, che per lavori di riparazioni e manutenzioni in corso, o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli - di forma triangolare per indicare "pericolo generico" del tipo già descritto all' - posti alle estremità del tratto pericoloso ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio allo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — (Art. 6 della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribili | Portale Normativo