Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191›Capo I
Art. 8
(Art. 10 della legge n. 191/1974) Nicchie
In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974)
Nicchie
Nelle gallerie di lunghezza compresa fra i 100 e i 5.000 metri, la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale deve essere individuata con i contrassegni di cui al n. 21 dell'allegato n. 1 al regolamento sui segnali.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri i contrassegni di cui sopra sono estesi per una distanza di m 2.500 dagli imbocchi.
Nelle gallerie percorse a velocità superiore a 160 km/h la segnaletica deve estendersi al di là dei suddetti 2.500 m, secondo la tabella sotto riportata:
Parte di provvedimento in formato grafico
In ogni nicchia delle gallerie percorse a velocità superiori a 200 km/h deve porsi in opera un corrimano ancorato nella muratura. Detti corrimano devono essere posti in opera nelle nicchie passanti che mettono in comunicazione due gallerie attigue qualunque sia la velocità della linea.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a m 1.000 ogni nicchia deve contenere almeno una torcia a vento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-8