Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191›Capo I
Art. 10
(Art. 13 della legge n. 191/1974) Circolazione in bicicletta o ciclomotore con motore spento sulla sede ferroviaria
In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974)
Circolazione in bicicletta o ciclomotore con motore spento sulla sede ferroviaria
Sulla sede ferroviaria è di norma vietato circolare su bicicletta o ciclomotore anche se con motore spento.
Può tuttavia essere consentito servirsi di tali mezzi, previo rilascio di apposita autorizzazione scritta, al personale:
a) di stazione, adibito alla manovra degli scambi o ad altre operazioni che richiedano tempestività di intervento;
b) di scorta ai treni, quando debba effettuare la manovra degli scambi;
c) di verifica, nelle stazioni;
d) tecnico ed operaio, per le necessità di manutenzione degli impianti, delle stazioni e lungo la linea;
e) ferroviario in genere, quando per motivi di servizio o per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa debba spostarsi lungo linee o nell'ambito degli impianti ferroviari, limitatamente ai casi in cui non esista la possibilità di servirsi utilmente di una strada esterna alla sede ferroviaria;
f) delle ditte appaltatrici, se incaricato di svolgere le stesse incombenze previste nel punto precedente per il personale ferroviario.
Lungo i binari, la circolazione su bicicletta o ciclomotore con motore spento è consentita solo se esista una pista ciclabile larga almeno cm 60, il cui margine lato binario si trovi ad almeno cm 170 dal bordo interno della più vicina rotaia.
Sia nelle stazioni che lungo le linee, la circolazione è in ogni caso inderogabilmente legata alle seguenti prescrizioni:
1) divieto di percorrere le intervie dei binari in esercizio e di usare ciclomotori con paragambe o altri ingombri laterali;
2) obbligo di scendere dal mezzo:
nelle stazioni, in presenza di viaggiatori;
lungo le linee, in caso di incrocio con pedoni o con altri ciclisti;
per attraversare binari in esercizio;
per transitare lungo gallerie e ponti;
all'approssimarsi dei treni.
3) obbligo di non superare la velocità consigliata dalla massima prudenza.
L'uso di biciclette e ciclomotori è comunque vietato nelle ore dal tramonto all'alba (salvo nei piazzali illuminati) ed in presenza di neve o nebbia o altre avversità atmosferiche che possano compromettere la sicurezza della loro circolazione.
Gli impianti ed i tratti di linea per i quali la circolazione può essere ammessa sono determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive necessità ed alle condizioni locali (frequenza della circolazione dei treni, loro velocità massima, ecc.); caso per caso gli stessi comitati possono stabilire prescrizioni e limitazioni aggiuntive a quelle generali sopra indicate.
Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni, degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini approvvigionamenti, delle agenzie marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare oltre al nominativo dell'interessato, la stazione o l'impianto o la tratta di linea (quest'ultima delimitata dalle esatte progressive chilometriche) per i quali l'autorizzazione stessa viene rilasciata, nonché il mezzo che può essere usato (bicicletta o ciclomotore).
Nei casi di cui al punto b), le autorizzazioni sono rilasciate dal capo reparto movimento e valgono anche per il personale dei treni che effettui la manovra degli scambi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-10