Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 14

(Art. 17 della legge n. 191/1974) Indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui al precedente articolo

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui al precedente articolo L'indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui all'articolo precedente, consiste in fasce luminescenti da applicarsi sovrapposte o incorporate nell'abito da lavoro oppure in altro elemento dell'abito stesso (berretto o casacca), idoneo per il migliore avvistamento da parte del personale di macchina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-14

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Art. 14 Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — (Art. 17 della legge n. 191/1974) Indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui al precedente articolo | Portale Normativo