Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo II

Art. 18

(Art. 25 della legge n. 191/1974) Riparazioni e pulizia di rotabili

In vigore dal 11 ott 1979
(Art. 25 della legge n. 191/1974) Riparazioni e pulizia di rotabili Quando si eseguono operazioni di pulizia o di riparazione di veicoli in composizione a treni od in manovra, col mezzo di trazione agganciato, il verificatore o l'operaio che vi provvede deve avvertite coll'apposito modulo di prescrizione il macchinista ed il dirigente movimento. Quest'ultimo appone il visto su detto modulo solo dopo aver provveduto a far proteggere la coda del treno o la colonna da manovrare e adotta i provvedimenti di competenza per quanto riguarda l'immediato avviso al personale di scorta e di stazione, qualora si tratti di treno o di tradotta. Il macchinista, dal ricevimento del modulo e fino al suo annullamento mediante ritiro dello stesso da parte del medesimo agente che aveva provveduto alla consegna, deve garantire l'immobilità del mezzo di trazione. Per le operazioni di pulizia o riparazione di rotabili in sosta su binari di stazione o dei parchi, gli uffici compartimentali di esercizio interessati emanano le necessarie disposizioni cautelative di carattere locale, in relazione alle norme di cui all' del regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate approvato con regio decreto n. 209 del 7 maggio 1903.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-18

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Art. 18 Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — (Art. 25 della legge n. 191/1974) Riparazioni e pulizia di rotabili | Portale Normativo