Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191›Capo I
Art. 7
(Art. 9 della legge n. 191/1974) Passerelle
In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974)
Passerelle
Sulle travate metalliche devono essere realizzati passaggi laterali. Nei ponti di lunghezza complessiva non superiore a m 30 è, tuttavia ammessa in casi di necessità la realizzazione di una passerella centrale in luogo di quelle laterali.
Quando manca una delle due passerelle laterali, deve essere avvisato il personale viaggiante con le modalità dell', punto 15, del regolamento per la circolazione dei treni, perché ne abbia norma in caso di arresto del treno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-7