Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 3

(Art. 3 della legge n. 191/1974) Aperture e fosse

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Aperture e fosse Le aperture esistenti nel suolo e nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro o di passaggio, che debbono rimanere scoperte e che non possono essere protette mediante parapetti, devono essere segnalate con cartelli, se necessario opportunamente illuminati, di forma triangolare per "pericolo generico" del tipo già descritto all'. Le fosse di visita per rotabili, per piattaforme girevoli e per carrelli trasbordatori, quando non siano sufficientemente illuminate, devono essere segnalate con cartelli di forma triangolare con bordo di colore giallo del tipo adottato per segnalare cadute in aperture nel suolo. Tali cartelli devono essere apposti su sostegni per renderli visibili dai diversi punti di accesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-3

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Art. 3 Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — (Art. 3 della legge n. 191/1974) Aperture e fosse | Portale Normativo