Art. 4 · (Art. 6 della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribili
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 4

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(Art. 6 della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribili

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Segnalazioni di vie di transito non percorribili Le vie di transito nei piazzali di ogni impianto ferroviario, che per lavori di riparazioni e manutenzioni in corso, o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli - di forma triangolare per indicare "pericolo generico" del tipo già descritto all' - posti alle estremità del tratto pericoloso ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio allo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-4