DECRETO LEGISLATIVO·n. 769·3 maggio 1948
Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali gia' scritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatori dell'Africa orientale italiana, delle Province Libiche, dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranita'.
Vigente dal 7 marzo 1953 17 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2I titolari delle pensioni od altri assegni similari indicati al primo comma dell'articolo
Art. 3Ai fini della ripresa dei pagamenti nei casi contemplati dall'art. 2, ogni intestatario è
Art. 4Nel caso di pagamento degli arretrati effettuato con la procedura indicata al secondo comm
Art. 5Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all'art. 2, non sia in grado di
Art. 6Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 a favore di assegnatari che
Art. 7Le concessioni provvisorie di pensioni consentite dalla legge 4 agosto 1942, n. 969, e dal
Art. 8Le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 per l'emissione dei duplicati dei ruol
Art. 9Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquid
Art. 10Nei casi previsti dall'art. 9, l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti
Art. 11Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli articoli 9 e 12 possono essere paga
Art. 12Le pensioni liquidate originariamente dalle autorità jugoslave ed intestate ad assegnatari
Art. 13Nel caso di decesso dell'avente diritto ad una delle pensioni provvisorie contemplate agli
Art. 14Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente
Art. 15Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari
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