Art. 13
In vigore dal 13 apr 1952
Nel caso di decesso dell'avente diritto ad una delle pensioni provvisorie contemplate agli , le Amministrazioni centrali competenti sono autorizzate a concedere alla vedova ed agli orfani una pensioni provvisoria di riversibilità nella misura e secondo le norme vigenti in materia per i pensionati statali.
Note all'articolo
- La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
- La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953". Ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1951.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-13