Art. 15
In vigore dal 18 gen 1951
Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari o dai loro aventi causa, non possano trarsi le indicazioni necessarie per determinare l'esatto importo annuo lordo della pensione base e degli eventuali assegni annessi, tali importi, ad ogni effetto, sono determinati riducendo del 20 per cento l'ammontare risultante dai mezzi sussidiari di prova che sono stati prodotti e considerando il trattamento di quiescenza così ridotto, attribuito per due terzi a titolo di pensione ed un terzo a titolo di caroviveri, col gravare delle normali ritenute erariali vigenti.
Note all'articolo
- La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-15