Art. 11
In vigore dal 18 gen 1951
Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli possono essere pagate mediante procuratore, e con una delle facilitazioni consentite a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, e del regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, e successive modificazioni.
Peraltro le procure e le altre facilitazioni in precedenza esistenti, eventualmente risultanti dalla dichiarazione della parte, si intendono decadute e debbono quindi essere rinnovate nei modi prescritti.
Note all'articolo
- La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-11