Art. 6
In vigore dal 25 giu 1948
Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all' a favore di assegnatari che conservino la loro residenza nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, potrà essere temporaneamente provveduto con le modalità che verranno stabilite con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per l'Africa italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-6