Art. 9

In vigore dal 18 gen 1951
Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume dagli organi locali competenti secondo i cessati ordinamenti, che non siano state reiscritte e liquidate dalle Amministrazioni centrali ed i cui titolari si trasferiscano dai territori nazionali di confine sottoposti ad altre sovranità in altre province della Repubblica senza che sia possibile ottenere la restituzione dei rispettivi ruoli di iscrizione e dei documenti di liquidazione, è consentita l'apertura di partite provvisorie presso gli Uffici provinciali del tesoro della cui giurisdizione gli intestatari si sono trasferiti, in base ad apposita istanza in carta libera a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), dal certificato anagrafico di cui al regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1477 e da quello di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704. Sulla domanda dovranno essere specificati: a) cognome, nome, paternità e data di nascita del pensionato; b) qualifica originaria di servizio e Amministrazione che liquidò la pensione; c) numero del certificato di Iscrizione (libretto); d) provincia e comune di provenienza; e) data dell'ultima rata riscossa e ufficio che la pagò; f) ammontare netto mensile dell'ultima rata riscossa, ripartito, possibilmente, nei suoi componenti; g) eventuali ritenute mensili per alimenti, fitti, cessioni o per qualsiasi altro motivo gravanti sulla pensione ed importo residuo del debito dopo l'ultima riscossione; h) ove si tratti di vedove ed orfani, il cognome e la qualifica del dante causa, nonché la data di nascita di ciascun orfano compartecipe. In tali domande oltre a quanto è richiesto al secondo comma dell', sarà dichiarato sotto la responsabilità del sottoscrittore che sussistono le condizioni alle quali è subordinato il godimento della pensione e degli accessori.

Note all'articolo

  • La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-9

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