Art. 5

In vigore dal 25 giu 1948
Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all', non sia in grado di esibire il proprio certificato di iscrizione (libretto) il pagamento della pensione sarà iniziato soltanto allorquando abbia ottenuto il duplicato del certificato stesso. Però, in tal caso, il pagamento degli arretrati resta accantonato, per tutte le quote interamente maturate alla data in cui perviene all'Ufficio provinciale del tesoro la domanda prevista dall', in attesa della decisione che adotterà, al riguardo, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su motivata richiesta dell'Ufficio provinciale del tesoro competente, corredata dai documenti esibiti dalla parte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-5

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