Art. 2

In vigore dal 25 giu 1948
I titolari delle pensioni od altri assegni similari indicati al primo comma dell'articolo precedente che rientrino nel territorio metropolitano ovvero che si trasferiscano all'estero possono richiedere il pagamento della propria pensione compresi gli arretrati non caduti in prescrizione. A ciò ai provvede mediante duplicati dei ruoli individuali di iscrizione, da rilasciarsi, con gli aggiornamenti fino a data corrente, dalle singole Amministrazioni centrali che emisero gli originali di detti ruoli individuali. Fino a quando non sia possibile comunque ricuperare i ruoli di iscrizione di Elette pensioni già in carico agli Uffici del tesoro indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'accertamento della data dalla quale iniziare il pagamento delle rate insolute sarà effettuato in base alle risultanze dei certificati di iscrizione (libretti) individuali, tenUto altresì conto della data in cui i singoli Uffici del tesoro e le coesistenti Sezioni di tesoreria cessano di funzionare in conseguenze degli eventi bellici, nonché di tutte le altre notizie ufficiali che risultasse possibile al riguardo raccogliere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-2

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