Art. 12

In vigore dal 13 apr 1952
Le pensioni liquidate originariamente dalle autorità jugoslave ed intestate ad assegnatari già pertinenti ai territori che costituirono le province di Cattaro e Spalato o che furono aggregati alle circoscrizioni territoriali delle province di Zara e Fiume, il cui pagamento fu assunto dallo Stato italiano in base alle "Istruzioni per la disciplina delle spese fisse nei territori dalmati occupati, approvate e rese esecutive con decreto 10 agosto 1942 del Governatore della Dalmazia", possono continuare a corrispondersi agli intestatari trasferitisi nel rimanente territorio italiano, mediante l'apertura di partite provvisorie, con l'osservanza delle modalità indicate agli .

Note all'articolo

  • La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
  • La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953". Ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1951.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-12

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