DECRETO LEGISLATIVO·n. 361·23 marzo 1948
Istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".
Vigente dal 17 febbraio 1953 11 articoli 3 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza soc
Art. 3Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente è stabilito a favore dell'Oper
Art. 4Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'"Opera nazionale per i pensiona
Art. 5Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti va
Art. 6L'ente "Case di riposo per gli anziani del lavoro" riconosciuto con regio decreto 12 ottob
Art. 7Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Colleg
Art. 8Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istitu
Art. 9L'Opera è sottoposta alla, vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 10ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 218
Art. 11Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Co
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 36, ultimo comma) l'abrogazione dell'art. 10.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico) la modifica dell'art. 7.